Statuto

STATUTO del ROTARY CLUB LUNIGIANA PONTREMOLI

Art. 1. – Definizioni
Nel presente statuto i seguenti termini hanno il significato indicato a lato, a meno che il contesto non indichi
altrimenti:
1.1 Club: il Rotary Club Lunigiana Pontremoli
1.2 Consiglio: il consiglio direttivo del club.
1.3 Regolamento: il regolamento del club.
1.4 Consigliere: un membro del consiglio direttivo.
1.5 Socio: un socio attivo del club.
1.6 RI: il Rotary International.
1.7 Club satellite: potenziale club i cui soci possono essere affiliati a questo club.
1.8 Anno: l’anno rotariano che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 2. – Nome
Il nome di questa associazione è Rotary Club Lunigiana Pontremoli (Membro del Rotary International).

Art. 3 – Finalità
Le finalità del club sono di perseguire lo scopo del Rotary, realizzare progetti di servizio di successo in base
alle cinque Vie d’azione, contribuire ad avanzare il Rotary rafforzandone l’effettivo, sostenendo la Fondazione
Rotary e sviluppando dirigenti oltre il livello di club.

Art. 4 – Limiti territoriali
I limiti territoriali del club sono i seguenti: l’intero territorio della Lunigiana.

Art. 5 – Scopo dell’Associazione
Questa Associazione non ha scopo di lucro e, conformemente a quello del RI, vuole diffondere il valore del
servire, motore e propulsore ideale di ogni attività. In particolare si propone di:
5.1 Primo, promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a servire
l’interesse generale.
5.2 Secondo, informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale e imprenditoriale,
riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più
nobile, quale mezzo per servire la collettività.
5.3 Terzo, orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club secondo l’ideale del
servire.
5.4 Quarto, propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale
mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività
economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Art. 6 – Cinque vie d’azione
Le cinque Vie d’azione rappresentano il fondamento teorico e pratico della vita di questo club.
6.1 L’Azione interna, prima Via d’azione rotariana, riguarda le attività che ogni socio deve intraprendere
nell’ambito del club per assicurarne il buon funzionamento.
6.2 L’Azione professionale, seconda Via d’azione rotariana, ha lo scopo di promuovere l’osservanza di
elevati principi morali nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile
e diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. I soci sono chiamati a operare, sul
piano personale e professionale, in conformità con i principi del Rotary e mettere a disposizione le
proprie competenze professionali per progetti sviluppati dal Club, per rispondere alle occorrenze più
pressanti della collettività.
6.3 L’Azione di interesse pubblico, terza Via d’azione rotariana, riguarda le iniziative intraprese dai soci,
talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nella località in cui si trova il club.
6.4 L’Azione internazionale, quarta Via d’azione rotariana, comprende le attività svolte dai soci per
promuovere l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo l’incontro con persone di altri Paesi,
con la loro cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso letture e scambi di
corrispondenza, come pure tramite la cooperazione alle iniziative e ai progetti promossi dai club a
favore di abitanti di altri Paesi.
6.5 L’Azione per i giovani, quinta Via d’azione rotariana, riconosce l’impronta positiva lasciata nella vita
dei ragazzi e dei giovani adulti dalle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione a progetti
di servizio locali e internazionali, e dagli scambi volti a promuovere la pace nel mondo e la
comprensione tra le culture.

Art. 7 – Eccezioni ai provvedimenti sulle riunioni e l’assiduità
Il regolamento può includere norme o requisiti non in conformità con i successivi articolo 8, comma 1, e
articolo 15, comma 4 di questo documento. Tali norme o requisiti prevarranno sulle norme o requisiti di tali
sezioni di questo statuto; il Club è comunque tenuto a riunirsi almeno due volte al mese.

Art. 8 – Riunioni
8.1 Riunioni ordinarie.
8.1.1 Giorno ed orario. Il club si riunisce una volta alla settimana nel giorno e all’ora indicati nel
suo regolamento. L’assiduità può avvenire in persona, tramite una riunione online, oppure
attraverso una connessione online per i soci la cui assiduità potrebbe altrimenti essere
preclusa. Come alternativa il Club potrà organizzare una riunione, ogni settimana o durante le
settimane selezionate in precedenza, mediante un’attività interattiva col Club tramite web. Si
considera giorno della riunione quello in cui verrà svolta tale attività.
8.1.2 Cambiamenti. Per validi motivi, il consiglio può rimandare una riunione a un’altra data
(comunque precedente a quella della riunione successiva), oppure può spostarla a un’ora
diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello usuale.
8.1.3 Cancellazioni. Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria se essa cade in un giorno di
festa, comprese le festività comunemente osservate, in caso di decesso di un socio o in caso
di eventi eccezionali (es. epidemie, disastri, eventi bellici). Il consiglio può cancellare al
massimo quattro riunioni all’anno per cause diverse da quelle sopra indicate, con un limite
massimo di tre cancellazioni consecutive.
8.1.4 Riunione di club satellite. Se previsto dal regolamento, il club satellite si riunisce una volta
alla settimana nel giorno e all’ora stabiliti dai suoi soci. La data e l’ora delle riunioni possono
essere modificate secondo quanto stabilito al comma 8.1.2 di questo articolo. Le riunioni del
club satellite possono essere cancellate per le ragioni enumerate al comma 8.1.3 di questo
articolo. Le votazioni dovranno seguire le procedure previste dal regolamento.
8.2 Assemblea annuale.
8.2.1 L’assemblea annuale per l’elezione dei dirigenti deve essere tenuta entro e non oltre il 31
dicembre.
8.2.2 In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno
dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli intervenuti. In entrambi i casi l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
8.2.3 L’assemblea annuale del club satellite indetta allo scopo di eleggere i suoi dirigenti deve
svolgersi entro e non oltre il 31 dicembre.
8.3 Riunioni del Consiglio Direttivo.
Il verbale scritto deve essere redatto per tutte le riunioni. Il verbale dovrà essere disponibile per tutti i soci
entro 60 giorni dallo svolgimento della riunione.

Art. 9 Eccezioni ai provvedimenti sull’effettivo
Il Regolamento può includere norme e requisiti in conformità con l’articolo 10, comma 2 e da 4 a 8 di questo
Statuto. Tali norme o requisiti, qualora adottati, prevalgono su quanto previsto da tali comma di questo
documento.

Art. 10 – Compagine dei soci
10.1 Requisiti generali. Il Club si compone di persone adulte che dimostrano buon carattere, integrità e
leadership, disponibili al servizio nella propria comunità e/o nel mondo, che godono di buona
reputazione nell’ambito degli affari, della professione e nella comunità.
10.2 Tipi di affiliazione. Il club ha due tipi di soci: attivi e onorari.
10.3 Soci attivi. Può essere ammesso come socio attivo del club chiunque sia in possesso dei requisiti
indicati nell’articolo 5, comma 2, dello statuto del Rotary International.
10.4 Affiliazione al club satellite. I soci del club satellite sono affiliati anche al club patrocinante sino al
momento in cui il satellite non venga riconosciuto quale Rotary club dal Rotary International.
10.5 Doppia affiliazione. Nessun socio può essere contemporaneamente affiliato, come socio attivo, in
un altro Club, a meno che non si tratti di un club satellite di questo club. Nessuno può essere
simultaneamente socio attivo e socio onorario nel club.
10.6 Soci onorari.
10.6.1 Requisiti. Possono essere ammesse, come soci onorari del club, persone che si
siano distinte per servizio meritorio e chi è considerato amico del Rotary per il suo
supporto alla causa dell’associazione. La durata di tale affiliazione è fissata dal
consiglio direttivo. Si può essere soci onorari di più di un club.
10.6.2 Diritti e privilegi. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale, non
hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all’interno del club e non
rappresentano alcuna categoria professionale, ma hanno il diritto di partecipare a
tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio. L’unico diritto e privilegio di cui i
soci onorari godono presso un altro club è quello di visitarlo senza essere ospiti di un
Rotariano.
10.7 Titolari di cariche pubbliche. Coloro che assumano una carica pubblica per un periodo limitato di
tempo non potranno essere ammessi in questo club con la categoria professionale relativa a tale
carica pubblica. Fanno eccezione alla regola le cariche giudiziarie e quelle presso istituzioni
scolastiche di vario livello.
10.8 Impiego presso il Rotary International. Possono essere soci del club anche i dipendenti del RI.

Art. 11 – Categorie professionali
11.1 Provvedimenti generali.
11.1.1 Attività principale. Ogni socio appartiene a una categoria in base alla sua attività
professionale, imprenditoriale o di servizio sociale. La categoria è quella che descrive
l’attività principale del socio o dell’impresa, società o ente di cui fa parte.
11.1.2 Rettifiche. Se le circostanze lo richiedono, il consiglio direttivo può rettificare o
adattare la categoria di appartenenza di un socio. In tal caso, il socio deve essere
informato della modifica e ha diritto a esprimere il proprio parere in proposito.
11.2 Restrizioni. Il club non può ammettere un nuovo socio in una categoria che sia già rappresentata
da cinque o più soci, a meno che il club non abbia più di 50 soci, nel qual caso può ammettere un
nuovo socio attivo in una categoria, purché il numero dei suoi rappresentanti non superi il 10% dei
soci attivi del club. Il numero complessivo dei rappresentanti di una categoria non include i soci
pensionati. La categoria di appartenenza di un socio che si trasferisce o di un ex-socio di Club, o
Rotaractiano, oppure alumno del Rotary, secondo quanto definito da Consiglio Centrale del R.I.,
non preclude l’ammissione quale socio attivo, anche se ciò comporta un temporaneo superamento
delle limitazioni di cui sopra. Il socio che cambi categoria può mantenere la propria affiliazione al
club nella nuova categoria indipendentemente da queste restrizioni.

Art. 12 – Assiduità
12.1 Provvedimenti generali. Ogni socio è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie del club, o del club
satellite se previsto dal regolamento; deve inoltre impegnarsi nei progetti di servizio e in altri eventi
ed attività promossi dal club. Un socio è considerato presente a una riunione ordinaria se vi
partecipa, di persona o tramite una connessione online, per almeno il 60% della sua durata o se,
dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra al consiglio, in maniera
soddisfacente per questo, che l’assenza è dovuta a motivi validi, o partecipa alla regolare riunione
mediante un’attività interattiva col Club tramite web, ovvero se recupera in uno dei modi seguenti:
12.1.1 Se, entro quattordici (14) giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il
socio
12.1.1.1 partecipa alla riunione ordinaria di un altro club, del club satellite di un altro
club o di un club provvisorio per almeno il 60% della durata della riunione;
12.1.1.2 partecipa alla riunione ordinaria di un club Rotaract o Interact, di un Gruppo
rotariano comunitario, siano essi già stabiliti o provvisori;
12.1.1.3 partecipa ad un congresso internazionale del RI, ad un Consiglio di
Legislazione, a un’assemblea internazionale, a un convegno del RI indetto
per i dirigenti in carica, emeriti ed entranti del RI, o a qualsiasi altra riunione
convocata con l’approvazione del Consiglio centrale o del presidente del RI
che agisca per conto del Consiglio centrale, a un congresso multizonale del
Rotary, ad una riunione di una commissione del RI, a un congresso o a
un’assemblea di formazione distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale
convocata dal Consiglio centrale del RI, alla riunione di una commissione
distrettuale convocata dal governatore, o a una riunione stracittadina di club
regolarmente annunciata;
12.1.1.4 si presenta all’ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un
altro club, o del club satellite di un altro club, con l’intenzione di parteciparvi,
ma non può perché la riunione non ha luogo;
12.1.1.5 partecipa a un progetto di servizio del club, o a un evento o incontro
sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio;
12.1.1.6 partecipa a una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla
riunione di una commissione di cui faccia parte;
12.1.1.7 partecipa tramite un sito web del club a un’attività interattiva che richieda
almeno 30 minuti di partecipazione.
Qualora un socio si trovi al di fuori del Paese in cui risiede per più di quattordici (14) giorni, i limiti temporali
non sono imposti, così da permettere al socio di prender parte, in qualsiasi momento, alle riunioni ordinarie di
un club nel Paese in cui si trova, che saranno considerate un valido recupero di quelle cui non ha potuto
prender parte durante il soggiorno all’estero.
12.1.2 Se al momento della riunione, il socio si trova:
12.1.2.1 in viaggio verso o da una delle riunioni indicate alla lettera 12.1.1.3 del
presente comma;
12.1.2.2 in servizio nella qualità di dirigente, membro di una commissione del RI o
amministratore della Fondazione Rotary;
12.1.2.3 in servizio come rappresentante speciale del governatore distrettuale in
occasione della formazione di un nuovo club;
12.1.2.4 in viaggio per affari rotariani, in rappresentanza del RI;
12.1.2.5 direttamente e attivamente impegnato in un progetto di servizio
sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona
remota in cui non esista la possibilità di compensare l’assenza;
12.1.2.6 impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che non
consentano la partecipazione alla riunione.
12.2 Assenze prolungate per trasferte di lavoro. Il socio che si trovi in trasferta dal Paese in cui risiede
per un periodo di tempo prolungato può partecipare alle riunioni di un club locale, a seguito di
accordo fra quest’ultimo e il proprio club.
12.3 Assenze giustificate. L’assenza di un socio si considera giustificata se:
12.3.1 tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal
consiglio. Il consiglio può giustificare l’assenza di un socio per motivi che considera
validi e sufficienti. Le assenze giustificate non devono protrarsi per più di dodici mesi;
tuttavia tale periodo potrà essere prolungato dal Consiglio Direttivo del club per
ragioni mediche, oppure a seguito della nascita, adozione o affidamento di un
bambino, che richiedono un ulteriore periodo di assenza;
12.3.2 L’età del socio e i suoi anni di affiliazione a uno o più club, combinati insieme,
equivalgono a un minimo di 85 anni e il socio abbia comunicato per iscritto al
segretario del club il proprio desiderio di essere esentato, ottenendo il permesso dal
consiglio.
12.4 Assenze dei dirigenti del RI. L’assenza di un socio è giustificata se il socio è dirigente del RI o
coniuge o compagno/a di un dirigente del RI.
12.5 Registri delle presenze. Un socio le cui assenze sono giustificate in base a quanto indicato dai
commi 12.3 e 12.4 del presente articolo non è considerato ai fini del computo delle presenze e delle
assenze alle riunioni del club. Se il socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato
ai commi 12.3.2 e 12.4 del presente articolo frequenta una riunione di club, sia il socio sia la sua
presenza sono considerati ai fini del computo della presenze del club.

Art. 13 – Consiglieri, dirigenti e commissioni
13.1 Organo direttivo. L’organo direttivo del club è il consiglio direttivo, costituito e composto in
conformità a quanto previsto dal regolamento del club.
13.2 Autorità. L’autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti e alle commissioni e, se ha motivi validi,
può dichiarare vacante una carica.
13.3 Decisioni del consiglio. Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell’attività del club
hanno carattere definitivo e contro di esse è ammesso unicamente l’appello al club. Tuttavia, nel
caso in cui il consiglio decida di revocare l’affiliazione di un socio, l’interessato può, conformemente
all’articolo 15.6, fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In
caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a
una riunione ordinaria in cui sia presente il numero legale dei partecipanti, purché la presentazione
dell’appello sia stata comunicata dal segretario a ogni socio del club almeno cinque (5) giorni prima
della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo.
13.4 Dirigenti. Sono dirigenti del club: il presidente, il presidente uscente, il presidente eletto, il
segretario e il tesoriere ed eventualmente uno o più vicepresidenti che fanno tutti parte del consiglio
direttivo. Fra i dirigenti è incluso anche il prefetto che può essere componente del consiglio direttivo,
se previsto dal regolamento. I dirigenti sono tenuti a partecipare regolarmente alle riunioni del club
satellite.
13.5 Elezione dei dirigenti.
13.5.1 Mandato dei dirigenti (presidente escluso). I dirigenti sono eletti in base a quanto
stabilito dal regolamento del club e, tranne il presidente, entrano in carica il 1° luglio
immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo
previsto per la stessa, o fino all’elezione e all’insediamento dei loro successori.
13.5.2 Mandato presidenziale. Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal
regolamento del club, non oltre due (2) anni e non meno di diciotto (18) mesi prima
del giorno in cui deve entrare in carica. Il presidente designato assume l’incarico di
presidente eletto il 1° luglio dell’anno immediatamente precedente a quello per cui è
stato eletto presidente. Il mandato presidenziale ha inizio il 1° luglio e dura un anno
oppure fino all’elezione e all’insediamento di un successore.
13.5.3 Requisiti. Tutti i dirigenti e i membri del consiglio devono essere soci in regola del
club. Il candidato alla presidenza deve essere stato socio del club per almeno un
anno prima della nomina a tale incarico, a meno che il governatore non ritenga
giustificato un periodo inferiore. Il presidente entrante deve partecipare al seminario
d’istruzione dei presidenti entranti e all’assemblea distrettuale, a meno che non ne sia
dispensato dal governatore entrante. In tal caso, il presidente entrante deve inviare in
sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui lavori. In caso non
venga eseguita nessuna delle summenzionate procedure, il presidente entrante non
può essere presidente del club. In questo caso l’attuale presidente rimane in carica
sino all’elezione di un successore che abbia partecipato al seminario d’istruzione dei
presidenti eletti e all’assemblea distrettuale o abbia ricevuto una formazione ritenuta
sufficiente dal governatore eletto.
13.6 Gestione dei club satellite . Il club satellite opera nella stessa area geografica di questo club o in
sua prossimità.
13.6.1 Supervisione. Il club satellite viene monitorato e sostenuto dal club nella misura
ritenuta opportuna dal consiglio direttivo di quest’ultimo.
13.6.2 Consiglio direttivo del club satellite. Il club satellite elegge annualmente tra i suoi soci
il proprio consiglio direttivo a cui viene affidata l’amministrazione ordinaria. Il consiglio
è composto dai dirigenti del club satellite e da quattro-sei altri soci, secondo quanto
previsto dal regolamento. Ne fanno parte il suo presidente, il presidente uscente, il
presidente eletto, il segretario e il tesoriere. Nell’occuparsi della gestione del club
satellite e delle sua altre attività, il consiglio opera in conformità con le norme, i
requisiti, le procedure e gli obiettivi del Rotary e sotto la guida del club patrocinante,
sul quale o nell’ambito del quale non ha alcuna autorità.
13.6.3 Procedure di rendicontazione del club satellite. Il club satellite deve consegnare
ogni anno, al presidente e al consiglio direttivo di questo club, un resoconto sulla sua
compagine sociale, sulle sue attività e sui programmi svolti, accompagnato dal
bilancio assoggettato a revisione, in modo che tale documentazione possa essere
inclusa nel rendiconto presentato annualmente questo club ai suoi soci. Al club
satellite potranno essere richiesti altri rapporti, se il club patrocinante lo riterrà
necessario.
13.7 Commissioni. Il Club dovrà avere le seguenti commissioni:
13.7.1 Amministrazione del club
13.7.2 Effettivo
13.7.3 Immagine pubblica
13.7.4 Fondazione Rotary
13.7.5 Progetti di servizio
Se necessario, si potranno nominare ulteriori commissioni.

Art. 14 – Quote sociali
Ogni socio è tenuto a pagare le quote sociali come stabilito dal regolamento.

Art. 15 – Durata dell’affiliazione
15.1 Durata. L’affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le
disposizioni che seguono.
15.2 Cessazione automatica.
15.2.1 Requisiti. Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa
più i requisiti di appartenenza. Va però evidenziato che:
15.2.1.1 il consiglio può concedere a un socio che si trasferisca al di fuori della
località in cui ha sede il club, un permesso speciale non superiore a un (1)
anno, per consentirgli di visitare un club nella località in cui si trasferisce e
farvisi conoscere, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di
appartenenza al club;
15.2.1.2 il consiglio può consentire a un socio che si trasferisca al di fuori della
località in cui ha sede il club di mantenerne l’affiliazione, purché il socio
continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.
15.2.2 Riammissione. Un socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti alla lettera
15.2.1 può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria
precedente o richiedendone una nuova, senza dover pagare una seconda quota di
ammissione.
15.2.3 Cessazione dell’affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa
automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale
affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche
revocare l’affiliazione onoraria in qualsiasi momento.
15.3 Cessazione per morosità.
15.3.1 Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni
successivi alla scadenza, è invitato a versarle dal segretario mediante un sollecito
scritto, inviato all’ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro 10 giorni
dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, revocare l’affiliazione
del socio.
15.3.2 Riammissione. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l’affiliazione al
club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute. Nessun socio, tuttavia,
può essere riammesso come socio attivo se la propria categoria è stata nel frattempo
occupata (art. 11.2).
15.4 Cessazione per assenza abituale.
15.4.1 Percentuali di assiduità. Un socio deve:
15.4.1.1 partecipare ad almeno il 50% delle riunioni ordinarie del club (proprio o
altro) o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club per un
minimo di 12 ore in ciascun semestre, o raggiungere una combinazione
equilibrata di queste due forme di partecipazione;
15.4.1.2 partecipare ad almeno il 30% delle riunioni ordinarie del proprio club o
impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club in ciascun
semestre (ne sono esonerati gli assistenti del governatore, secondo la
definizione del Consiglio centrale).
I soci che non soddisfano questi requisiti possono perdere l’affiliazione al club, a meno che
non siano dispensati dal consiglio per motivi validi.
15.4.2 Assenze consecutive. Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive e
che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito
all’articolo 12.3 e 12.4 deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può
essere interpretata come rinuncia all’affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, a
maggioranza, revocare l’affiliazione.
15.5 Cessazione per altri motivi.
15.5.1 Giusta causa. Il consiglio può, a una riunione convocata per l’occasione, revocare
l’affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per
l’appartenenza al club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei
suoi membri presenti e votanti. I principi guida di tale riunione sono delineati nell’art.
10.1, nella Prova delle quattro domande e negli elevati standard etici che si
impegnano di mantenere i soci dei Rotary club.
15.5.2 Preavviso. Prima dell’intervento indicato al punto a) del presente comma, il consiglio
deve informare il socio delle proprie intenzioni, con un preavviso scritto di almeno
dieci (10) giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio ha inoltre
diritto ad esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio. Il preavviso va
recapitato di persona o mediante raccomandata all’ultimo indirizzo noto del socio.
15.5.3 Sospensione della categoria. Una volta che il consiglio ha revocato l’affiliazione di
un socio per i motivi esposti nel presente comma, il club non può ammettere un altro
socio nella stessa categoria dell’ex socio fintanto che non sia scaduto il termine per
proporre appello e non sia stata annunciata la decisione del club o degli arbitri.
Questa disposizione non si applica se, dopo l’ammissione del nuovo socio e
indipendentemente dall’esito dell’appello, il numero di soci appartenenti a tale
categoria rientra comunque nei limiti consentiti.
15.6 Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale.
15.6.1 Preavviso. Entro sette (7) giorni dalla decisione del consiglio di revocare l’affiliazione,
il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisione. Il socio ha
quindi quattordici (14) giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria
intenzione di appellarsi al club o di richiedere una mediazione o arbitrato, come
stabilito dall’articolo 19.
15.6.2 Riunione per la discussione sull’appello. In caso di appello, il consiglio decide la
data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve
tenersi entro ventuno (21) giorni dalla ricezione dell’appello. Ogni socio deve essere
informato dell’argomento specifico della riunione con almeno cinque (5) giorni di
anticipo, mediante avviso scritto. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club.
15.6.3 Mediazione o arbitrato. La procedura usata per la mediazione o l’arbitrato è quella
indicata nell’articolo 19.
15.6.4 Appello. In caso di appello, la decisione del club ha carattere definitivo per tutte le
parti e non è soggetta ad arbitrato.
15.6.5 Decisione arbitrale. In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non
raggiungono un accordo, del presidente del collegio arbitrale, ha carattere definitivo
per tutte le parti e non è soggetta ad appello.
15.6.6 Mediazione non riuscita. Nel caso la mediazione non abbia successo, il socio può
proporre appello al club o richiedere l’arbitrato secondo quanto indicato al punto
15.6.1.
15.7 Decisione del consiglio. La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello
al club o di richiesta di arbitrato.
15.8 Dimissioni. Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al
presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in
regola con il pagamento delle somme spettanti al club.
15.9 Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale. Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di
appartenere al club, perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club, qualora, in
conformità con le leggi locali, l’affiliazione al club comporti per i soci l’acquisizione di diritti sui
fondi o su altri beni appartenenti al club.
15.10 Sospensione dal club. Indipendentemente da ogni altra disposizione prevista in questo
statuto, se il consiglio ritiene che:
15.10.1 al socio siano state rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto
o di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi del club;
15.10.2 le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revoca dell’affiliazione;
15.10.3 sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento o evento
giudicato indispensabile dal consiglio prima che si possa deliberare in merito alla
revoca dell’affiliazione;
15.10.4 sia nell’interesse del Club che il socio venga sospeso temporaneamente, senza
alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni e altre attività del club e
da eventuali incarichi direttivi all’interno del club, il consiglio può, mediante un voto di
non meno dei due terzi del consiglio, sospendere temporaneamente il socio per un
periodo ragionevole di tempo, che non superi 90 giorni, e alle condizioni che il
consiglio stesso ritenga necessarie. Il socio sospeso può presentare appello, o
ricorrere alla mediazione o all’arbitrato, secondo quanto previsto dal comma 15.6.
Durante la sospensione, il socio sospeso è esonerato temporaneamente dall’obbligo
di frequenza alle riunioni. Prima del termine del periodo di sospensione, il consiglio
deve procedere con la revoca dell’affiliazione, oppure reintegrare il Rotariano
sospeso al suo stato regolare.

Art. 16 – Affari locali, nazionali e internazionali
16.1 Argomenti appropriati. Il benessere generale della comunità locale, della nazione e del
mondo interessa naturalmente i soci del club; ogni questione pubblica che abbia a che fare
con tale benessere può essere oggetto di analisi e discussione alle riunioni del club, in modo
che i soci possano farsi un’opinione personale. Ciò nonostante, il club non deve esprimere
opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.
16.2 Neutralità. Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute
durante le sue riunioni i meriti o i difetti di tali candidati.
16.3 Apoliticità.
16.3.1 Risoluzioni e giudizi. Il club non può adottare né diffondere risoluzioni o giudizi, né
prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.
16.3.2 Appelli. Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere,
discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura
politica.
16.4 Celebrazione delle origini del Rotary. La settimana in cui ricorre l’anniversario della
fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata Settimana della pace e della
comprensione mondiale. Durante questa settimana, il club festeggia il servizio reso dal
Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a
promuovere la pace, la comprensione e la buona volontà nella comunità e nel resto del
mondo.

Art. 17– Riviste rotariane
17.1 Abbonamento obbligatorio. A meno che il club non sia stato dispensato dal Consiglio
centrale dall’osservare gli obblighi stabiliti nel presente articolo, ogni socio deve abbonarsi,
per l’intera durata dell’affiliazione, alla rivista ufficiale del Rotary International o a una rivista
rotariana approvata e prescritta per il club dal Consiglio centrale. Due rotariani residenti allo
stesso indirizzo possono richiedere un unico abbonamento. L’abbonamento è pagato entro le
date stabilite dal consiglio per il pagamento delle quote pro-capite.
17.2 Riscossione. Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti anticipati
dei soci e di trasmetterli alla Segreteria generale del RI o all’ufficio della pubblicazione
rotariana prescritta, in base a quanto stabilito dal Consiglio centrale.

Art. 18 – Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento
Con il pagamento delle quote sociali, il socio accetta i principi del Rotary, quali sono espressi nel suo scopo, e
s’impegna a osservare lo statuto e il regolamento di questo club e a esserne vincolato; soltanto a tali
condizioni ha diritto ai privilegi del club. Nessun socio può essere dispensato dall’osservanza dello Statuto e
del Regolamento indipendentemente dal fatto di averne ricevuto copia.

Art. 19 – Arbitrato e Mediazione
19.1 Controversie. In caso di controversia tra un socio o un ex socio e il club, un suo dirigente o il
consiglio, riguardo a una questione che non sia una decisione del consiglio e che non possa
essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia sarà deferita,
mediante richiesta inoltrata al segretario da una delle due parti, a un mediatore o a un collegio
arbitrale.
19.2 Data. Il consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare la data della mediazione
o dell’arbitrato entro e non oltre 21 (ventuno) giorni dalla richiesta.
19.3 Mediazione. La mediazione si svolge secondo la procedura riconosciuta da un ente
competente o raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione
di controversie ovvero che sia raccomandata dalle linee guida del Consiglio centrale del
Rotary International o del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary. Solamente
un socio di un club può essere nominato come mediatore. Il club può richiedere che sia il
governatore del distretto o un suo rappresentante a nominare un mediatore, sempre socio di
un club, che abbia le capacità e l’esperienza necessaria.
19.3.1 Esiti della mediazione. Le decisioni convenute dalle parti durante la mediazione
sono trascritte in un documento che deve essere consegnato alle parti, al mediatore e
al consiglio, il quale depositerà la propria copia presso il segretario. Si deve quindi
preparare un riassunto della soluzione concordata dalle parti. Se il conflitto non viene
chiarito, una delle parti può richiedere ulteriori incontri di mediazione.
19.3.2 Fallimento della mediazione. Se la mediazione non riesce, una delle parti può
richiedere il ricorso all’arbitrato ai sensi del comma 19.1.
19.4 Arbitrato. In caso di arbitrato, ognuna delle due parti nomina un arbitro e gli arbitri nominano
il presidente del collegio arbitrale. Arbitri e presidente devono essere soci di un Rotary club.
19.5 Decisione arbitrale. La decisione presa dagli arbitri o, in caso questi giungano a soluzioni
diverse, dal presidente del collegio arbitrale è definitiva, vincolante e incontestabile.

Art. 20 – Regolamento
Questo club si impegna ad adottare un regolamento che non sia in contrasto con lo statuto o il regolamento
del RI, con le norme specifiche di una zona nel caso siano state determinate dal RI e con il presente statuto.
Detto regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le
disposizioni in esso contenute.

Art. 21 – Interpretazione
L’uso del termine “posta”, in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente statuto, implica
l’uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest’ultima intesa come mezzo per ridurre i
costi e ottimizzare i tempi di risposta.

Art. 22 – Emendamenti
22.1 Modalità. Salvo per quanto stabilito al successivo comma 22.2, il presente statuto può essere
emendato solo dal consiglio di legislazione nel modo stabilito dal regolamento del RI per
l’emendamento del medesimo.
22.2 Emendamento degli articoli 2 e 4. Gli articoli 2 (Nome) e 4 (Limiti territoriali) del presente
statuto possono essere emendati in qualunque riunione ordinaria del club cui sia presente il
numero legale, mediante voto affermativo dei due terzi dei soci presenti e votanti, a
condizione che la proposta di emendamento sia stata comunicata per iscritto a tutti i soci ed al
governatore almeno dieci (10) giorni prima della riunione, e che tale emendamento sia
sottoposto all’approvazione del Consiglio centrale del RI. L’emendamento entra in vigore solo
dopo tale approvazione. Il governatore può presentare al Consiglio centrale del RI la propria
opinione in merito alla modifica proposta.